Art. 1.

      1. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. La raccolta dei tartufi è riservata al proprietario del fondo, sia esso coltivato o no.
      2. Il diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.
      3. Il proprietario del fondo può concedere la gestione della raccolta dei tartufi a raccoglitori o cooperative o società di raccoglitori autorizzati e muniti di partita IVA, ovvero ai consorzi di cui all'articolo 4.
      4. Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
      5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
      6. Al fine di salvaguardare le specificità geografiche dei generi e delle specie dei tartufi, le regioni devono certificare l'originarietà delle piante tartufigine che sono impiantate nelle nuove tartufaie.
      7. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332».